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Francesco Schupfer, Degli ordini sociali
couvenuti paghero parirnenti 50 soldi di pena“ *). R rapporto era
basato su perfetta reciprocitä.
Or poi noa ei desterä meraviglia se tai principii fossero applicati
eol tempo ariche ad altri benefiei non ecclesiastici. Adesso, al cospetto
di piü alta idea, il carattere esclusivamente reale del beneficio vien
ritirandosi sempre piü per far luogo a rapporto piü personale. Anzi
aceadde persino che la fedeltä venisse espressamente pattuita. Cosl
in una carta dell' anno 757. Gundoaldo, uomo chiarissimo, abitatore
di Rieti, attesta di aver presa in azione da Farfa una corte in Ger-
maniciano unitamente ai coloni di sua pertinenza. In quest’ azione
erano compresi non solo i fondi, ma e le liti relative ad essi. I fondi
dovevano venir coltivati „pariter et fideliter sine neglectu vel fraude“.
Le liti dovevansi pure „peragere et minare pariter et fideliter“ dal
beneficiato quai liti proprie. Oltrecciü e promessa piena obbedienza
alla badia; „ne faro mai, cosi Gundoaldo, in nessuua cosa contro voi o
la vostra volontä, e serviro anzi senza negligenza o frode“. Non adem-
piendo questi suoi obbligbi pagherä una multa di 300 soldi. Arrogi
che questo rapporto obbligava in pari tempo gli eredi, e cionondimeno
era libero al concedente di scioglierlo: „ita tarnen ut quanto tempore
vobis placuerit ut actionem vestram teuere debeam ... et praesens
mea promissio usquedum vobis placuerit in sua maneat firmitate“ 3 ).
Sin qul il documento; ne in esso e piü discorso di un dato censo, e
non ci troviamo noi in diritto di supporlo. Ma appunto con ciü e aperta
la via a idea ben piü vasta; e il rapporto, che daprima era aflatto
materiale, vien gia tramutandosi a poco a poco in rapporto morale.
Solo la determinata obbligazione della coltura del suolo continua
tuttavia, e con essa il primitivo carattere economico dell’ istituto. Ma
questa obbligazione ha gia scosso da se tutto che avea di basso per
l’addietro; anzi vi s’ e venuta innestando la determinata protezione
giuridica, che appare come diritto e dovere e da arnbi i lati. II vas-
sallo, ci si passi il termine, esige protezione dal suo seniore, e a ciü
ha diritto; ma nessun altri che il suo seniore e‘ puö richieder d’aiuto,
e in ciü sta il suo dovere. Piü, assuine la difesa del fondo affidatogli, e
*) Troya C. I). L. V. 882: „et si exinde foris expellere quereremus, aut alium priorein
superposueremus, aut cambium quod justum feceris disfaccre voluereinus , vel am-
plius quesiereinus gustare in dedicatione ipsius Ecclesie, similiter componamus pene
nomine auri solidos quinquagenta“.
2) Troya <\ D. L. IV. 718.