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Francesco Soli u pfer, Degli onlini sociali
liberta individuale. II prodigo o il disgraziato, ehe dissipo o vendette
le sue sostanze, non avendu di ehe pagare la composizione, ende in
servitu — perpetua, se la composizione stessa ammonta a 20 o piü
soldi, — temporanea, se la inulta e di ininore entitä: in tal easo cioe
serve il reo tanti anni ehe basti a redimere la colpa commessa *). La
compenetrazione dell 1 idea del rango personale col possesso (ondiario
era intiina.
Per cio che concerne al primo, ei ei si presenta come un sistema
fondato su differenze di nascita. Con altre parole sono ordini non arti
ficial! , nia naturali nel vero senso della parola; e precisamente tre:
liheri e servi, e nel mezzo fra ambidue, quasi ad esprimere il pas-
saggio dalla servitu alla liberta, Faldiato. Noi eominciamo dai servi.
I.
I S e r v i.
I Servi appo i Longobardi, e generalmente anclie altrove, occu-
pano il posto piii basso dell’ umano consorzio: anzi ci sembra dubbio
se abbiano a considerarsi come vero stato sociale, mentre appaiono
piuttosto come sua negazione. La servitu si appiglia a tutta la per-
sonalita nelF uomo, ehe cessa in certo modo di esistere, per venir
pareggiato alle cose. Rotari stesso indica il servo come res 3 ) e
la serva incinta vien posta in egual linea colla giovenca e colla
cavalla 3 ).
Primieramente e il servo sottoposto al pieno dominio del suo
padrone, quäl possesso vivente; e il padrone dispone di lui a talento,
eome di altre cose. Cosi puö il servo venir donato, venduto, pegno-
rato, in una parola alienato. Ne ha volonta propria e non puö per
conseguenza rappresentare ne se ne il padrone: e se ciononper-
tantopuö rendersi reo di un delitto, dobbiamo cercarne la spiegazione
all’ antico principio germanico, che cioe il castigo non tanto all' inten-
>) Luit. 1!>4.
2 ) Roth. 27.°,.
3 ) Rolli. 332—334. Fra gli aitri diritti popolnri germauici citiamo la legge salica X. 1.
a motivo dell’ analog-ia. Del resto anclie la lex aquilia dei Romani non faceva diffe-
ren/.a di sorta fra servi e hestie.